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Legge 27/12/2002 n. 2903. Per l'attuazione dell'articolo 8 della Legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivitā produttive, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive per l'anno finanziario 2003. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della Legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attivitā produttive, č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive per l'anno finanziario 2003, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della Legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchč all'articolo 9, comma 5, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla Legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per Art. 4. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 2. Ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Art. 5. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2003, sono stabilite in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, č utilizzato lo stanziamento dell'unitā previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unitā previsionale di base, nonchč le iscrizioni alle competenti unitā previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivitā sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unitā previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Amministrazione penitenziaria" e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilitā "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2003. Art. 6. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 2. Č approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2003, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2003 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. 4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonchč di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2003. 5. Il Ministero degli affari esteri č autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilitā esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro č acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed č contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2003, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibi- 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unitā previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla Legge finanziaria. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nelle unitā previsionali di base 15.1.1.0, 16.1.1.0, 17.1.1.0, 18.1.1.0 e 19.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, anche mediante l'istituzione di un'apposita unitā previsionale di base con la finalitā di razionalizzare le spese per il funzionamento anche ai fini dell'adeguamento dei contributi per i Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unitā previsionali di base "Fondi da ripartire per oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativitā scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di responsabilitā "Servizio affari economico finanziari" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca. 3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2003, č comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati giā approvati dal CIPE, nonchč della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivitā internazionale afferente all'area di Monterotondo. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unitā previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilitā "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del Decreto-Legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivitā produttive. 5. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonchč di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unitā previsionale di base 25.2.3.2 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca. Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilitā "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003, sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivitā sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unitā previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003. 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilitā "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della Legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unitā previsionale di base "Spese generali di funzionamento". 4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchč l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2003, in conformitā degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all'articolo 7 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. |
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